Invalidità Civile
Ai sensi della legge istitutiva n. 118/71, si considerano invalidi civili “i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini della assistenza socio-sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ..”
La normativa attuale stabilisce i seguenti gradi di invalidità:
- meno di un terzo: nessun riconoscimento
- dal 34% al 66%: si ha diritto all’assistenza protesica e dal 46% all’inserimento al collocamento protetto
- dal 74%: esenzione parziale dal ticket e, a determinate condizioni, l’erogazione dell’assegno d’invalidità
- 100%: esenzione totale dal ticket ed eventuale pensione d’invalidità
- 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessità di un’assistenza continua: indennità di accompagnamento
Ulteriori previdenze e benefici sono previsti per i ciechi, i sordomuti, i minorenni con “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (indennità mensile di frequenza).
La valutazione della sussistenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile è effettuata dalla apposita Commissione Medica della ASL, denominata Commissione di Prima Istanza. Al momento della visita il richiedente può farsi assistere da un proprio medico legale di fiducia.