Infortuni INAIL
La legislazione che tutela gli infortuni sul lavoro prevede attualmente i seguenti principali benefici:
- indennità giornaliera per inabilità temporanea (per infortuni della durata di almeno 3 giorni)
- indennizzo per inabilità permanente che determini un danno biologico compreso tra il 6% e il 15% (l’INAIL eroga una somma in capitale, una tantum)
- rendita mensile in caso di inabilità permanente dal 16% in su (erogata dall’INPS)
Qualora l’assicurato non si ritenga soddisfatto della valutazione del danno effettuata dall’INAIL, è possibile presentare ricorso in sede amministrativa. In tale caso l’infortunato può farsi rappresentare da un proprio medico legale di fiducia, che parteciperà alla visita collegiale con il medico dell’INAIL. L’infortunato può inoltre fare richiesta di revisione dell’invalidità già accertata, in caso di suo aggravamento nel corso del tempo.
Sono previsti anche altri particolari benefici, quali ad esempio l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa (se il grado d’invalidità è del 100%), l’assegno di incollocabilità (per invalidi di almeno il 34% e con meno di 65 anni d’età) se dichiarati incollocabili, la fornitura di apparecchi protesici e cure termali.
Oltre alle conseguenze degli infortuni sul lavoro, l’INAIL tutela anche le cosiddette malattie professionali.