Legge 104/92
La legge 104/92 riguarda i portatori di handicap, ovvero chi “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Tale legge prevede 2 diversi gradi di gravità dell’handicap:
- colui che ottiene dalla apposita commissione della ASL il riconoscimento dello stato di handicap ha diritto all’erogazione di una serie di previdenze, quali agevolazioni fiscali, deducibilità di spese di assistenza specifiche, applicazione di IVA agevolata al 4% per determinati acquisiti, pass disabili, etc.
- colui che ottiene dalla apposita commissione della ASL lo stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi del terzo comma dell’articolo 3, ha inoltre diritto in particolare alle agevolazioni lavorative, cioè:
– se lavoratore disabile, ha 3 giorni di permesso mensile o 2 ore di permesso giornaliero
– se genitore di disabile, fino ai 3 anni del figlio, prolungamento dell’astensione lavorativa o 2 ore di permesso giornaliero retribuito
– se genitore o familiare di disabile oltre i 3 anni di età, 3 giorni di permesso mensile.
Affinché ci sia il riconoscimento di handicap in situazione di gravità occorre che “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.